Il commento dell’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino
«Il testo ministeriale specifica che gli odontoiatri possono agire solo in caso di anomalie congenite o patologie delle zone anatomiche che loro competono – quindi denti, bocca, mascelle e relativi tessuti -, ma solo e limitatamente alle labbra, altrimenti si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione medica. Inoltre nell’ambito di tali interventi, essi possono impiegare solo ed esclusivamente farmaci e presidi specificatamente autorizzati per quel distretto anatomico.
Poiché in Italia la tossina botulinica è autorizzata dall’Aifa solo per la zona alta del viso, in particolare la zona glabellare tra le sopracciglia e attorno agli occhi per le così dette zampe di gallina, ne consegue che anche per questo motivo gli odontoiatri non possono eseguire trattamenti estetici con il botulino». Infine, aggiunge il segretario di Aiteb: «Il parere, richiamandosi alla legge, sottolinea chiaramente che gli odontoiatri restano esclusi dai trattamenti iniettivi finalizzati al ringiovanimento. Il parere espresso dal CSS infatti parla chiaro: essi possono intervenire (limitatamente alle labbra) solo in caso di anomalie congenite o di patologie dei distretti elencati e l’invecchiamento non può essere certo considerato come una patologia».