Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – I medici a gettone potranno lavorare “esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica), per un periodo non superiore a dodici mesi”. Questi servizi possono essere affidati a “operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro”. E’ una delle norme, inserite nella bozza del Dl energia oggi all’esame del Consiglio dei ministri, che regoleranno l’utilizzo di personale estero al Ssn, i cosiddetti gettonisti.
“Le aziende e gli enti del Ssn, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza – si legge – in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate”. Per “favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l’equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del ministro della Salute, sentita l’Anac, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici” appaltati.
Non solo. “Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato in regime di esternalizzazione – evidenzia il testo – non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Ssn”.
L’inosservanza delle disposizioni previste per il ricorso ai gettonisti “è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria”.
Le aziende ed enti del Ssn, “al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ssn, si siano dimessi – chiosa il testo – dalle dipendenze dello stesso”.